Assegni

 

ASSEGNO DI MATERNITA'

CHE COSA E'

E’ un assegno che la madre lavoratrice o disoccupata può chiedere all’Inps per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).

 

A CHI SPETTA

- Cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o dell’ingresso del minore adottato/affidato nella famiglia anagrafica della richiedente;

- Cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o dell’ingresso del minore adottato/affidato nella famiglia anagrafica della richiedente, in possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Il figlio di cittadina non comunitaria nato all’estero deve essere in possesso dello stesso titolo di soggiorno della madre. Non occorre il titolo di soggiorno per il figlio nato in Italia.

 

REQUISITI

L’assegno spetta alla madre a condizione che si trovi in una delle seguenti situazioni:

1) lavoratrice che ha diritto all’indennità di maternità (o ad altro trattamento economico per maternità) e che ha tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 ed i 9 mesi precedenti la data del parto (o l’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato)

 

2) lavoratrice che è stata licenziata (o che ha presentato le dimissioni) e che ha tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 ed i 9 mesi precedenti la data del parto (o l’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato)

 

3) lavoratrice disoccupata che ha fruito in passato di determinate prestazioni economiche (mobilità – disoccupazione ordinaria o con requisiti ridotti – CIGO o CIGS – malattia – maternità – ASU o LPU) a condizione che tra l’ultimo giorno della prestazione economica fruita e la data del parto (o ingresso in famiglia) non sia trascorso un periodo superiore a quello di godimento della prestazione stessa; in ogni caso, il periodo tra l’ultimo giorno di godimento della prestazione e la data del parto non può essere superiore a 9 mesi.

L’assegno può essere richiesto, alle stesse condizioni previste per la madre, da altri soggetti (padre, affidatario preadottivo o adottante, adottante non coniugato, affidatario non preadottivo).

 

COSA SPETTA

L’assegno spetta:

- in misura intera, se la madre non ha diritto all’indennità di maternità (o ad altro trattamento economico per maternità)

- per differenza (c.d. “quota differenziale”), nel caso in cui la madre ha diritto ad un’indennità di maternità (o ad un altro trattamento economico per maternità) di importo complessivo inferiore rispetto all’importo dell’assegno.

L’assegno viene pagato per ogni figlio, quindi, in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l’importo dell’assegno è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/ affidati.

 

DOMANDA

Deve essere presentata alla sede Inps di residenza (o di domicilio se diverso dalla residenza), necessariamente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.

Diversamente, il diritto all’assegno si perde.

 

DOCUMENTAZIONE

-          Documentazione o autocertificazione attestanti i requisiti generali (residenza, cittadinanza, e così via) necessari per ottenere l’assegno. 

Cittadini non comunitari: 

-          Carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Figlio biologico

-          Certificato di nascita del bambino o autocertificazione.

Padre biologico o affidatario

-          Morte della madre o della donna adottante/affidataria: certificato di morte della donna o autocertificazione;

-          abbandono del figlio da parte della madre: autocertificazione.

Adozioni/affidamenti nazionali

-          copia del provvedimento di adozione/affidamento e copia del documento dell’autorità competente da cui risulti la data di effettivo ingresso del minore in famiglia.

Adozioni/affidamenti preadottivi internazionali

-          copia dell’autorizzazione all’ingresso in Italia del minore rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI)

-          in caso di provvedimento straniero di adozione, copia del decreto di trascrizione nel registro di stato civile emesso dal tribunale dei minori o autocertificazione

-          copia del certificato dell’Ente autorizzato da cui risulti la data di effettivo ingresso del minore in famiglia.

Affidamenti non preadottivi

-          copia del provvedimento dell’autorità competente da cui risulta la data di effettivo ingresso del minore in famiglia.

 

ENTE EROGATORE

L’assegno è pagato dall’Inps entro 120 giorni dalla data della domanda completa della documentazione necessaria.

 

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Assegno sociale

CHE COSA E'

L’assegno sociale, istituito dall’ art.3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 con effetto dal 1° gennaio 1996, ha sostituito la pensione sociale e le relative maggiorazioni (circ. INPS 208 del 1996).

E’ una prestazione di carattere assistenziale che prescinde del tutto dal pagamento dei contributi e spetta ai cittadini che si trovino in disagiate condizioni economiche.

 

REQUISITI

Cittadinanza italiana;

residenza effettiva ed abituale in Italia;

65 anni di età;

particolari condizioni reddituali personali e del coniuge.

Per quanto sopra - salvo che per gravi motivi sanitari opportunamente documentati - l'Inps dovrà procedere alla sospensione dell'assegno sociale in caso di permanenza all'estero per un periodo superiore ad un mese.

Decorso un anno dalla sospensione dell'assegno sociale le sedi competenti - previa verifica del permanere di tale situazione - provvederanno a revocare il beneficio.

Gli accertamenti riguardo comportamenti in contrasto con la norma che impone il requisito della residenza per il riconoscimento ed il mantenimento dell'assegno sociale dovranno avere luogo di volta in volta e sui singoli casi. Essi divengono ancora più opportuni in quegli ambiti territoriali caratterizzati da fenomeni migratori.

 

A CHI SPETTA

•         La residenza in Italia e la cittadinanza italiana sono condizioni essenziali per la concessione e per la conservazione del relativo diritto.

Hanno inoltre diritto all’assegno sociale alle stesse condizioni di età e di reddito:

•         i cittadini della Repubblica di San Marino residenti in Italia;

•         gli stranieri o apolidi ai quali è stata riconosciuta la qualifica di "rifugiato politico" e lo "status di protezione sussidiaria" ed i rispettivi coniugi ricongiunti;

•         i detenuti, indipendentemente dalla durata della pena alla quale siano stati condannati;

•         i cittadini di Stati membri dell’ Unione Europea, residenti in Italia, che abbiano svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli Stati dell’Unione (circ. 754/1986).

A seguito delle innovazioni introdotte dalla legge n. 40/98, i cittadini della Comunità Europea residenti in Italia possono ottenere l’assegno sociale indipendentemente dal possesso della qualifica di lavoratori. Per tali soggetti la prestazione potrà essere riconosciuta da data successiva al 27 marzo 1998 (circ. INPS 82/2000).

•         gli stranieri o apolidi titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Successivamente, l’ art. 80, comma 19, legge n.388 del 2000 ha ammesso a detti benefici dal 1° gennaio 2001 i soli stranieri titolari di carta di soggiorno.

Il d.lgs. 8 gennaio 2007 n.3, infine, recepisce una Direttiva Comunitaria del 2003 (Direttiva/2003/109CE), in favore di cittadini di Paesi terzi "soggiornanti di lungo periodo". Il Decreto, modificando l'art. 9 del Testo Unico sull'immigrazione, ha introdotto - in sostituzione della Carta di soggiorno - il permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2009, per avere diritto all'assegno sociale, come ulteriore requisito occorre avere soggiornato legalmente ed in via continuativa in Italia per almeno 10 anni (legge n.133/2008, art. 20, c.10). Tale requisito dovrà essere accertato indipendentemente dal periodo dell'arco vitale in cui la permanenza continuativa e legale si è verificata.

 

La nuova normativa si applica alle domande presentate dal 1° dicembre 2008 per ottenere la prestazione assistenziale con decorrenza 01/2009.

 

REQUISITI REDDITUALI

Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura (retribuzioni, salari, pensioni, rendite agrarie e da fabbricati, ecc.). Si tiene conto anche dei redditi esenti da imposte o soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, nonché degli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.

 

A decorrere dal 1° marzo 2009 - data di entrata in vigore della legge n.14 del 2009, in sede di prima liquidazione degli assegni sociali dovrà essere considerato il reddito dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva dall'interessato.

La previsione normativa sopra citata stabilisce che, in sede di prima liquidazione di una prestazione, il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva.

Pertanto, per l'individuazione dell'anno da considerare per il reddito rilevante ai fini del riconoscimento delle prestazioni, deve farsi riferimento alla data di decorrenza della prestazione medesima:

per decorrenze successive al 1° marzo 2009 vige l'art. 35 della legge n.14 del 2009 (redditi anno in corso per le prime liquidazioni);

per decorrenze dal 1° gennaio 2009 al 1° marzo 2009 vige la disciplina previgente.

-          Per le prestazioni con decorrenza anteriore al 2009, il diritto alla corresponsione delle prestazioni stesse per il periodo anteriore al 1° luglio 2009 è riconosciuto sulla base delle disposizioni previgenti.

-          Per la corresponsione dal 1° luglio 2009, la verifica della sussistenza del diritto è effettuata sulla base delle dichiarazioni reddituali rese dal pensionato nell'anno 2009 per i redditi del 2008 che saranno considerati rilevanti per la corresponsione fino al 30 giugno 2010 (circ. INPS n.62 del 2009).

 

DECORRENZA

L’assegno sociale decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge.

 

MISURA E IMPORTO

L’importo dell'assegno sociale è determinato annualmente in relazione all’aumento percentuale delle pensioni, fissato con decreto ministeriale.

In relazione all’entità del reddito personale e dell’eventuale reddito cumulato, l’assegno sociale può essere liquidato in misura intera o ridotta.

La misura massima dell'assegno spettante è determinata per il pensionato non coniugato o legalmente ed effettivamente separato (vale anche per la separazione in via provvisoria) dalla differenza tra il limite di reddito previsto e il reddito dichiarato:

- si ha diritto alla misura intera se non si posseggono redditi;

- si ha diritto alla misura ridotta, fino alla concorrenza dell’assegno sociale, se si posseggono redditi in misura inferiore all’importo dell’assegno sociale.

Non si ha diritto se si posseggono redditi superiori all’importo dell’assegno sociale.

La misura massima dell'assegno spettante è determinata per il pensionato coniugato dalla differenza tra il limite di reddito coniugale previsto e il reddito dichiarato (il reddito personale va sommato a quello del coniuge):

- si ha diritto alla misura intera se non si posseggono redditi;

- si ha diritto alla misura ridotta, se si posseggono redditi in misura inferiore al doppio

dell’importo annuo dell’assegno sociale.

Non si ha diritto se si posseggono redditi superiori al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale.

Non si procede al cumulo del reddito dell’interessato con quello del coniuge nel caso di separazione legale o di comprovato stato di abbandono.

 

MAGGIORAZIONE SULL'ASSEGNO SOCIALE

La legge n.388 del 2000, stabilisce che, a far tempo dal 1° gennaio 2001, in presenza di particolari condizioni reddituali, è concessa una maggiorazione sull’assegno sociale per un importo pari a euro 12,91 mensili per i titolari con età inferiore a 75 anni e a euro 20,65 mensili per i titolari con età pari o superiore a 75 anni (circ. INPS n.61 del 2001).

Dal 1.1.2002 è stato applicato un incremento delle maggiorazioni, in presenza di particolari requisiti reddituali, di età e di contribuzione, fino a garantire un reddito personale minimo di Euro 516,46 mensili, per 13 mensilità.

L’ aumento è soggetto a norme diverse da quelle dell’assegno sociale e tali regole sono molto più restrittive anche se la tipologia dei redditi da valutare coincide sostanzialmente con quella dei redditi da considerare per il diritto all’assegno sociale con l’aggiunta del reddito della casa di abitazione.

A tale fine si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

 

Misura della maggiorazione

Tali maggiorazioni sono differenziate a seconda dell’età e subordinate a limiti di reddito sia personale che cumulato con quello del coniuge.

La misura massima della maggiorazione spettante è determinata:

- pensionato solo, dalla differenza tra il limite di reddito previsto e il reddito dichiarato (tenendo conto anche del reddito derivante da pensione);

- pensionato coniugato (non legalmente ed effettivamente separato), dal minore degli importi risultanti dalla differenza tra il limite di reddito previsto per il pensionato solo e il reddito personale dichiarato (tenendo conto anche del reddito derivante da pensione) e la differenza tra il limite di reddito coniugale previsto e il reddito cumulato con quello del coniuge (tenendo conto anche dell’eventuale reddito derivante da pensione del coniuge).

L' importo mensile della maggiorazione è dato dalla misura massima spettante, divisa per 13 mensilità.

 

REVOCA O RIDUZIONE

Qualora al titolare di assegno sociale venga liquidata altra pensione e i redditi considerati superano il limite annuo, l’assegno sociale diventa indebito e va revocato dalla data di decorrenza della nuova pensione.

Per accertare la sussistenza del diritto all'assegno sociale, a seguito della concessione della nuova pensione, si procederà alla verifica reddituale - personale e familiare - ripartendo la somma degli arretrati e attribuendola a ciascun anno di competenza, come previsto da recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

A seguito di tale verifica l'assegno sociale potrà essere ridotto o revocato.

Peraltro, considerata la natura alimentare dell’assegno sociale, questo viene provvisoriamente lasciato in pagamento nelle more della definizione della nuova pensione, ed i ratei percepiti, divenuti indebiti,  potranno essere recuperati in sede di liquidazione degli arretrati della nuova pensione.

N.B. Si precisa che, in via generale, la titolarità di pensione non costituisce impedimento alla liquidazione dell’assegno sociale quando non risulti superato il limite di reddito applicabile in relazione allo stato di famiglia del pensionato

 

TITOLARI DI ASSEGNI SOCIALI, RICOVERATI IN OSPEDALI O CASE DI CURA

Qualora l’interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a totale carico di Enti pubblici, l'assegno sociale verrà ridotto sino ad un massimo del 50%. Nel caso in cui la retta presso i predetti istituti o comunità sia parzialmente a carico dell’interessato o dei suoi familiari, l’assegno sociale viene corrisposto:

- in misura intera

- in misura ridotta del 25%

Se l’importo della retta a carico dell’interessato o dei familiari risulta pari o superiore al 50% dell’assegno

sociale se l’importo della retta a carico dell’interessato o dei familiari risulta inferiore al 50% dell’assegno sociale

ASSEGNO SOCIALE AI MINORATI CIVILI

- Agli invalidi civili che hanno maturato i 65 anni di età dal 1° gennaio 1996 spetta l'assegno sociale sostitutivo dell’assegno erogato dal Ministero dell’Interno.

- Ai fini dell'accertamento reddituale per la concessione dell’assegno sociale si tiene conto, come per i minorati civili soltanto del reddito personale e in nessun caso si valuta il reddito del coniuge.

Dovranno essere presi in considerazione i soli redditi assoggettati a IRPEF, con esclusione dei redditi esenti (pensioni di guerra, provvidenze economiche in favore di minorati civili) o comunque non computabili agli effetti dell’IRPEF (rendite INAIL), secondo quanto stabilito dall’ art. 14 septies legge n.33 del 1980.

- Nel caso in cui il titolare di assegno sociale derivante da invalidità civile superi in un anno il previsto limite di reddito, non si dovrà procedere alla revoca della pensione, ma si dovrà sospendere la pensione nel solo anno in cui si è superato il limite di reddito.

- In caso di erogazione di arretrati per la determinazione del limite di reddito questi non vanno considerati nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza (cosiddetto "criterio di competenza").

 
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Assegno ordinario di invalidità

 

CHE COSA E'

E' una prestazione economica, erogata a domanda, ai lavoratori la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità. L'assegno ordinario di invalidità non è reversibile.

 

A CHI SPETTA

•         Lavoratori dipendenti e autonomi che sono titolari di un conto assicurativo presso l'Inps.

•         Il titolare di assegno ordinario di invalidità può aver diritto, in presenza dei requisiti richiesti, all' integrazione al trattamento minimo, all'assegno per il nucleo familiare o alle quote di maggiorazione per carichi familiari.

 

COME SI OTTIENE

Almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

 

INCUMULABILITA' CON REDDITI DA LAVORO

L'assegno ordinario di invalidità liquidato a decorrere dal 1.9.1995 viene ridotto se il titolare possiede redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa come da seguente tabella

AMMONTARE DEI REDDITI

PERCENTUALI DI RIDUZIONE

Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volto l'importo mensile in vigore al 1° gennaio.

25 % dell'importo della pensione

Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte  l'importo mensile in vigore al 1° gennaio.

50 % dell'importo della pensione

 

TRASFORMAZIONE IN PENSIONE DI VECCHIAIA

L'assegno ordinario di invalidità deve essere trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile.

Per ottenere la trasformazione in pensione di vecchiaia devono essere perfezionati tutti i requisiti di

- assicurazione e di contribuzione;

- di età;

- di cessazione del rapporto di lavoro subordinato.

 

TRASFORMAZIONE IN PENSIONE DI ANZIANITA'

L’ assegno poteva essere trasformato in pensione di anzianità dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda se questa era stata presentata entro il 29 settembre 2004.

Da questa data, per effetto di una sentenza della Corte di cassazione che ha posto fine ad un contenzioso durato anni, la trasformazione in pensione di anzianità, non è più possibile.

 

DECORRENZA

•         Dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda purché siano soddisfatti tutti i requisiti amministrativi e sanitari richiesti;

•         validità triennale e può essere confermato (accertando il solo requisito sanitario) altre 2 volte per ulteriori tre anni, su domanda presentata dall'interessato nei 6 mesi che precedono la data di scadenza;

•         diventa definitivo dopo la terza conferma;

•         l’assegno viene trasformato in pensione di vecchiaia raggiunti i requisiti richiesti (vedi sopra).

 

DURATA PRESTAZIONE

Sia all'atto della domanda di pensione che negli anni successivi deve essere presentata una

dichiarazione reddituale attestante i redditi percepiti nello stesso anno al fine di determinare

l'esatta misura della riduzione da operare sulla pensione.

-          Prima del 1.9.1995: l’ assegno concesso ai titolari di rendita Inail riconosciuta per lo stesso

evento, vengono lasciati in pagamento nello stesso importo, se più favorevole, e sugli stessi non

sono corrisposti gli aumenti annuali previsti dalla legge fino al riassorbimento della rendita.

-          Dal 1.9.1995 : l’ assegno liquidato a decorrere da questa data non è cumulabile con la rendita

Inailconcessa per lo stesso evento; qualora l'importo della pensione sia superiore alla rendita

stessa, viene pagata solo l'eventuale eccedenza.

Il periodo di godimento dell'assegno, se privo di altra contribuzione (obbligatoria, volontaria e

figurativa), è utile all'accertamento del diritto per:

- un nuovo assegno di invalidità;

- la pensione ai superstiti;

- la trasformazione dell'assegno in pensione di vecchiaia.

In caso di passaggio dall'assegno di invalidità alla pensione di inabilità e viceversa il requisito dei tre anni nel quinquennio antecedente la data della domanda deve ritenersi automaticamente perfezionato.

Durante il periodo di godimento dell'assegno ordinario possono essere versati contributi volontari.

 

NOVITA’

RINNOVO DELLE PENSIONI PER L’ANNO 2011 – ASSEGNO DI INVALIDITÀ: circolare n. 167 del 30-12-2010